SSPL Forum by Luigi Levita -Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali Il primo forum italiano per tutti gli iscritti alla Scuola Specializzazione Professioni Legali!

Ma i tirocinanti della sspl sono retribuiti?

  • Messaggi
  • OFFLINE
    AlessandraV6
    Post: 583
    Post: 67
    Registrato il: 13/10/2004
    Sesso: Maschile
    Assiduo
    00 16/11/2006 14:41
    Il tirocinio che si può svolgere durante il secondo anno della sspl, tirocini al Tar e Pm di udienza, danno una retribuzione al tirocinante? quali sono i vantaggi oltre ad imparare le varie attività?
  • OFFLINE
    labeone
    Post: 109
    Post: 108
    Registrato il: 28/10/2004
    Sesso: Maschile
    Molto assiduo
    00 16/11/2006 15:09
    No, hanno diritto solo alle spese se svolgono le funzioni in comuni diversi dalla residenza come risulta da questa recente circolare che hopostato in altra sezione e che copio e incollo.


    In allegato si trasmette la recentissima Circolare Ministeriale del
    2.10.2006, la quale chiarisce definitivamente le spettanze economiche
    dei laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della
    scuola di specializzazione per le professioni legali, quando svolgano
    funzioni delegate di Pubblico Ministero.

    ***

    Ministero della Giustizia
    Dipartimento per gli Affari di Giustizia
    Direzione Generale della Giustizia Civile
    Ufficio I

    Circolare n. m_dg.DAG.02/10/2006.0101392.U

    OGGETTO: Funzioni di pubblico ministero delegate ad ufficiali di polizia
    giudiziaria in quiescenza ovvero a laureati in giurisprudenza che
    frequentano il secondo anno della scuola di specializzazione per le
    professioni legali - D.L. 27 luglio 2005, n. 144.

    Come noto, con l'entrata in vigore del decreto legge in oggetto recante
    "misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale",
    convertito con la legge n. 155/05, è venuta meno la possibilità di
    delegare le funzioni di pubblico ministero agli ufficiali di polizia
    giudiziaria in servizio, ed è stato previsto che nell'udienza
    dibattimentale dinanzi al giudice monocratico e nell'udienza dinanzi al
    giudice di pace, dette funzioni possono essere svolte - oltre che dagli
    uditori giudiziari, vice procuratori onorari addetti all'ufficio o da
    laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola
    di specializzazione per le professioni legali - dal personale in
    quiescenza da non più di due anni che nei cinque precedenti abbia svolto
    le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria.

    Conseguentemente, numerosi uffici giudiziari hanno chiesto di conoscere
    se agli ufficiali di polizia giudiziaria in quiescenza ed ai laureati in
    giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola di
    specializzazione per le professioni legali (delegati allo svolgimento
    delle predette funzioni dal Procuratore della Repubblica a norma
    dell'art. 72 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 e a norma dell'art. 50 del
    D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274) spetta la corresponsione dell'indennità
    prevista per i v.p.o. ex art. 4 del D.Lgs. n. 273/89.

    Altri uffici, invece, hanno chiesto chiarimenti circa il rimborso delle
    spese di viaggio occorse per l'espletamento dell'incarico formalmente
    conferito ai predetti soggetti.

    Ciò premesso, questa Direzione Generale, sentito l'Ufficio Legislativo
    di questo Ministero, è del parere che l'indennità di cui all'art. 4 del
    D.lgs. n. 237/89, essendo prevista unicamente per la sola figura del
    vice procuratore onorario, non può essere estesa ad altre categorie di
    soggetti in assenza di una espressa previsione normativa.

    È da escludere, quindi, che l'indennità di cui all'art. 4 del D.Lgs n.
    237/89 possa essere corrisposta a soggetti diversi dalla figura dei vice
    procuratori onorari come gli ufficiali di polizia giudiziaria in
    quiescenza e i laureati in giurisprudenza.

    In particolar modo la scrivente ritiene, poi, che per i laureati in
    giurisprudenza l'esclusione dell'indennità deriva non solo dalla
    mancanza di una specifica previsione normativa ma anche dalla natura
    stessa dell'attività delegata dall'Autorità giudiziaria, da ritenersi
    svolta ad integrazione delle attività pratiche previste per la
    formazione comune dei laureati che frequentano la scuola di
    specializzazione per le professioni legali (art. 16 D.lgs. n. 398/97).

    Per quanto concerne, invece, il rimborso delle spese di viaggio si
    ritiene che per il caso in questione possano applicarsi, parimenti, le
    disposizioni previste in materia dalla normativa generale degli
    impiegati civili dello Stato (legge 836/73 e successive modificazioni),
    essendo comunque i predetti soggetti formalmente investiti di una
    funzione pubblicistica.

    Pertanto, in considerazione delle funzioni svolte e dell'utilità che ne
    deriva dall'esercizio di tali attribuzioni, si è del parere che possano
    essere rimborsate le spese di viaggio sostenute da chi, nell'adempimento
    di un incarico, agisce nella formale veste di delegato
    dell'amministrazione della giustizia.

    Da quanto detto, può farsi derivare la spettanza del rimborso delle
    spese di viaggio sostenute per gli spostamenti dalla "sede di servizio"
    a quella diversa in cui detti soggetti sono chiamati a svolgere le
    funzioni di pubblico ministero, considerando nel caso di specie sede di
    servizio quella dell'Autorità giudiziaria delegante ed escludendo,
    comunque, il rimborso nel caso in cui le funzioni delegate debbano
    essere svolte nel luogo di residenza del soggetto delegato.

    Le predette spese, computate secondo le norme che disciplinano la
    missione dei dipendenti statali, possono essere imputate al cap. 1360
    "spese di giustizia…..".

    Le considerazioni sopra esposte non comportano un aggravio di spesa per
    l'Erario, atteso che, comunque, in mancanza del personale sopra
    indicato, l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero devono essere
    esercitate dai magistrati professionali o onorari, per i quali lo
    spostamento dall'ordinaria sede di servizio importa il trattamento di
    trasferta nella misura prevista dalle norme vigenti.

    Le SS.VV. sono pregate di portare a conoscenza di tutti gli uffici
    interessati quanto sopra rappresentato.

    Roma, 2 ottobre 2006

    IL DIRETTORE GENERALE
    Alfonso Papa
  • OFFLINE
    AlessandraV6
    Post: 583
    Post: 67
    Registrato il: 13/10/2004
    Sesso: Maschile
    Assiduo
    00 16/11/2006 15:30
    Re:

    Scritto da: labeone 16/11/2006 15.09
    No, hanno diritto solo alle spese se svolgono le funzioni in comuni diversi dalla residenza come risulta da questa recente circolare che hopostato in altra sezione e che copio e incollo.


    In allegato si trasmette la recentissima Circolare Ministeriale del
    2.10.2006, la quale chiarisce definitivamente le spettanze economiche
    dei laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della
    scuola di specializzazione per le professioni legali, quando svolgano
    funzioni delegate di Pubblico Ministero.

    ***

    Ministero della Giustizia
    Dipartimento per gli Affari di Giustizia
    Direzione Generale della Giustizia Civile
    Ufficio I

    Circolare n. m_dg.DAG.02/10/2006.0101392.U

    OGGETTO: Funzioni di pubblico ministero delegate ad ufficiali di polizia
    giudiziaria in quiescenza ovvero a laureati in giurisprudenza che
    frequentano il secondo anno della scuola di specializzazione per le
    professioni legali - D.L. 27 luglio 2005, n. 144.

    Come noto, con l'entrata in vigore del decreto legge in oggetto recante
    "misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale",
    convertito con la legge n. 155/05, è venuta meno la possibilità di
    delegare le funzioni di pubblico ministero agli ufficiali di polizia
    giudiziaria in servizio, ed è stato previsto che nell'udienza
    dibattimentale dinanzi al giudice monocratico e nell'udienza dinanzi al
    giudice di pace, dette funzioni possono essere svolte - oltre che dagli
    uditori giudiziari, vice procuratori onorari addetti all'ufficio o da
    laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola
    di specializzazione per le professioni legali - dal personale in
    quiescenza da non più di due anni che nei cinque precedenti abbia svolto
    le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria.

    Conseguentemente, numerosi uffici giudiziari hanno chiesto di conoscere
    se agli ufficiali di polizia giudiziaria in quiescenza ed ai laureati in
    giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola di
    specializzazione per le professioni legali (delegati allo svolgimento
    delle predette funzioni dal Procuratore della Repubblica a norma
    dell'art. 72 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 e a norma dell'art. 50 del
    D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274) spetta la corresponsione dell'indennità
    prevista per i v.p.o. ex art. 4 del D.Lgs. n. 273/89.

    Altri uffici, invece, hanno chiesto chiarimenti circa il rimborso delle
    spese di viaggio occorse per l'espletamento dell'incarico formalmente
    conferito ai predetti soggetti.

    Ciò premesso, questa Direzione Generale, sentito l'Ufficio Legislativo
    di questo Ministero, è del parere che l'indennità di cui all'art. 4 del
    D.lgs. n. 237/89, essendo prevista unicamente per la sola figura del
    vice procuratore onorario, non può essere estesa ad altre categorie di
    soggetti in assenza di una espressa previsione normativa.

    È da escludere, quindi, che l'indennità di cui all'art. 4 del D.Lgs n.
    237/89 possa essere corrisposta a soggetti diversi dalla figura dei vice
    procuratori onorari come gli ufficiali di polizia giudiziaria in
    quiescenza e i laureati in giurisprudenza.

    In particolar modo la scrivente ritiene, poi, che per i laureati in
    giurisprudenza l'esclusione dell'indennità deriva non solo dalla
    mancanza di una specifica previsione normativa ma anche dalla natura
    stessa dell'attività delegata dall'Autorità giudiziaria, da ritenersi
    svolta ad integrazione delle attività pratiche previste per la
    formazione comune dei laureati che frequentano la scuola di
    specializzazione per le professioni legali (art. 16 D.lgs. n. 398/97).

    Per quanto concerne, invece, il rimborso delle spese di viaggio si
    ritiene che per il caso in questione possano applicarsi, parimenti, le
    disposizioni previste in materia dalla normativa generale degli
    impiegati civili dello Stato (legge 836/73 e successive modificazioni),
    essendo comunque i predetti soggetti formalmente investiti di una
    funzione pubblicistica.

    Pertanto, in considerazione delle funzioni svolte e dell'utilità che ne
    deriva dall'esercizio di tali attribuzioni, si è del parere che possano
    essere rimborsate le spese di viaggio sostenute da chi, nell'adempimento
    di un incarico, agisce nella formale veste di delegato
    dell'amministrazione della giustizia.

    Da quanto detto, può farsi derivare la spettanza del rimborso delle
    spese di viaggio sostenute per gli spostamenti dalla "sede di servizio"
    a quella diversa in cui detti soggetti sono chiamati a svolgere le
    funzioni di pubblico ministero, considerando nel caso di specie sede di
    servizio quella dell'Autorità giudiziaria delegante ed escludendo,
    comunque, il rimborso nel caso in cui le funzioni delegate debbano
    essere svolte nel luogo di residenza del soggetto delegato.

    Le predette spese, computate secondo le norme che disciplinano la
    missione dei dipendenti statali, possono essere imputate al cap. 1360
    "spese di giustizia…..".

    Le considerazioni sopra esposte non comportano un aggravio di spesa per
    l'Erario, atteso che, comunque, in mancanza del personale sopra
    indicato, l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero devono essere
    esercitate dai magistrati professionali o onorari, per i quali lo
    spostamento dall'ordinaria sede di servizio importa il trattamento di
    trasferta nella misura prevista dalle norme vigenti.

    Le SS.VV. sono pregate di portare a conoscenza di tutti gli uffici
    interessati quanto sopra rappresentato.

    Roma, 2 ottobre 2006

    IL DIRETTORE GENERALE
    Alfonso Papa




    sei statoveramente molto chiaro grazie!!ma come si fa poi a decidere e a provare a quanto ammontano le spese di viaggio?
    per esempio il mio luogo di residenza non corrisponde al luogo in cui ha sede il tribunale o le sezioni distaccate.

    come si fa a provare la spesa?
  • OFFLINE
    labeone
    Post: 109
    Post: 108
    Registrato il: 28/10/2004
    Sesso: Maschile
    Molto assiduo
    00 16/11/2006 16:15
    beh, col biglietto obliterato immagino... [SM=g27823]
    ma non è tanto importante questo ma il fatto che chi intende svolgere funzioni di p.m. lo deve fare effettivamente per caprie come vanno le cose, come tirocinio certo non per lo stipendio che non c'è...
    D'altra parte pero' considerato che chi vuole diventare p.m. comunque dovrà fare l'uditorato dopo aver vinto il concorso in magistratura, mi chiedo quanto sia utile...
    a presto
  • OFFLINE
    AlessandraV6
    Post: 583
    Post: 67
    Registrato il: 13/10/2004
    Sesso: Maschile
    Assiduo
    00 16/11/2006 17:07
    Re:

    Scritto da: labeone 16/11/2006 16.15
    beh, col biglietto obliterato immagino... [SM=g27823]
    ma non è tanto importante questo ma il fatto che chi intende svolgere funzioni di p.m. lo deve fare effettivamente per caprie come vanno le cose, come tirocinio certo non per lo stipendio che non c'è...
    D'altra parte pero' considerato che chi vuole diventare p.m. comunque dovrà fare l'uditorato dopo aver vinto il concorso in magistratura, mi chiedo quanto sia utile...
    a presto



    sarò scema io? e se si viaggia con la propria macchina? certo che il tirocinio serve innanzitutto a formarsi e a capire il funzionamento della giustizia.ma sai anche il rimborso spese può essere in qualche modo utile. grazie
  • OFFLINE
    labeone
    Post: 109
    Post: 108
    Registrato il: 28/10/2004
    Sesso: Maschile
    Molto assiduo
    00 16/11/2006 18:27
    Beh, ti fai fare la fattura dal benzinaio? Porti il grattino cancellato se vi sono strisce blu? mah...
    ripeto, cmq non è questo il problema...